Statuto

S T A T U T O

TITOLO I.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 – denominazione e sede

É costituita con sede nel Comune di Bolzano la società cooperativa a mutualità prevalente denominata “Gea - Per la solidarietà femminile contro la violenza - Società cooperativa sociale” abbreviato “Gea Società cooperativa sociale”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali e provinciali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 – durata ed adesione

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea delle socie.

TITOLO II.

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 – scopo

La cooperativa persegue l'obiettivo di raggiungere le competenze sociali e personali richieste dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della L.R. n. 24/88 e successive modifiche da offrire e sviluppare attraverso il perseguimento di servizi nel campo socio – sanitario (cooperativa sociale di tipo a).

La cooperativa aderisce alla visione e teoria dei movimenti e organizzazioni femministe e riconosce e adotta le dichiarazioni internazionali delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa (promotore della Convenzione di Istanbul), dell’Agenzia per i Diritti Fondamentali (FRA), secondo le quali la violenza contro le donne è la manifestazione di una diffusa e stratificata violenza strutturale all’interno della società in cui sono distinguibili relazioni di potere tra i generi, con la sopraffazione del genere maschile sul genere femminile. Riconosce che tale fenomeno non è riconducibile a singoli e occasionali atti di violenza agiti da soggetti con particolari problematiche o provenienti da specifici contesti culturali o di disagio sociale. La violenza contro le donne e le bambine è un fenomeno che colpisce trasversalmente la nostra società, senza limiti di età, classe, livello e ambito culturale ove la famiglia, ancora oggi professata come luogo di sicurezza e protezione, è il luogo dove prevalentemente questa violenza si manifesta.

La cooperativa assume una chiara posizione contro ogni forma di violenza contro le donne, impegnandosi nel sostegno e nella tutela delle vittime, oltre che nella sensibilizzazione della società sul fenomeno. La cooperativa intende operare a favore di tutte le donne indipendentemente dalla loro origine, estrazione sociale, lingua, cultura, religione e condizione economica. Inoltre la cooperativa dà visibilità al fenomeno, lavorando con le donne che si rivolgeranno ad essa, riconoscendole come esperte della propria situazione di violenza e delle sue conseguenze, sostenendole nel costruire percorsi che le aiutino ad affrancarsi dalla violenza e a riprogettare la propria esistenza in libertà ed autonomia. La cooperativa pone, a fondamento delle proprie linee di intervento, i principi dell’autodeterminazione e della relazione tra donne per restituire loro dignità, forza e rispetto dei loro diritti.

In particolare la cooperativa promuove e facilita una lettura del fenomeno, nonché un approccio consapevole e professionale da parte di singoli o enti, pubblici o privati, che entrano in contatto con dette situazioni al fine di creare reti e sinergie per fornire soluzioni adeguate alle donne e alle loro figlie.

La cooperativa si attiva per permettere a ogni cittadina privata o istituzione pubblica e privata, che abbia interesse o desiderio di essere informata o di approfondire le diverse tematiche legate alla violenza di genere; in particolare si fa riferimento a singole e gruppi di esperte, ricercatrici, operatrici di altri servizi e istituzioni pubbliche e private, quali i servizi sociali, le forze dell’ordine, istituzioni giuridiche, istituzioni e servizi sanitari, scuole e istituti di formazione, così come a coloro che determinano le scelte politiche, ai media ed all’opinione pubblica.

La cooperativa opera in rete e in stretta sinergia a livello nazionale e a livello internazionale curando un costante confronto e scambio su aspetti diversificati del fenomeno della violenza di genere, aggiornandosi sulle risposte professionali e culturali più efficaci a vantaggio delle donne.

In questo contesto la cooperativa è attiva nel promuovere modelli culturali di contrasto alla violenza di genere e ai tanti pregiudizi e stereotipi che la alimentano, sia a livello di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sia nella formazione delle diverse attrici coinvolte.

Le attività della cooperativa saranno prevalentemente finalizzate alla gestione di centri antiviolenza, sportelli territoriali e strutture residenziali, al fine di:

  • sostenere le donne che nelle loro relazioni interpersonali, nelle relazioni di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti socio-culturali, vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, forme di maltrattamento, di sopraffazione, stalking, minaccia di matrimonio forzato, revenge porn;
  • fornire informazioni e consulenza sulle dinamiche della violenza contro le donne a soggetti terzi formali e informali che a vario titolo sono in contatto con la tematica;
  • implementare il lavoro di rete attraverso l’attivazione delle risorse territoriali al fine di sostenere in modo efficace ogni singola donna e creare buone pratiche di intervento.

Le attività della cooperativa saranno inoltre finalizzate al sostegno e alla promozione della parità di genere, dell’autodeterminazione e della solidarietà tra donne, con l’obiettivo di porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze

La cooperativa persegue i propri obiettivi sociali, attingendo a proprie risorse, del volontariato, delle utenti dei servizi e degli enti con fini di solidarietà sociale e intende destinare in questo modo implementare l'autogestione responsabile della cooperativa.

Inoltre la cooperativa intende offrire nell’ambito delle proprie attività servizi non economici di interesse generale.
 

Lo scopo che le socie della cooperativa intendono perseguire è quello di gestire in forma associata le attività di cui all’articolo 4 del presente statuto sociale al fine di ottenere le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In particolare si intende promuovere l’imprenditoria femminile.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terze non socie.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3.4.2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le socie instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative delle socie sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge del 3.4.2001, n. 142.

Articolo 4 – oggetto sociale

Per realizzare lo scopo mutualistico, definito nell’articolo 3 del presente statuto la cooperativa intende svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. Organizzazione e gestione di centri di ascolto, sportelli territoriali, linee telefoniche dedicate e strutture residenziali, in particolare offrendo i seguenti servizi:
  • Consulenza personale e/o telefonica psico - sociale di genere (p.es. gestione di linee telefoniche dedicate).
  • Consulenza professionale giuridica.
  • Consulenza in post-dimissione.
  • Sostegno alla donna e alle bambine, eventualmente anche in rete con altri servizi, dopo l’uscita dalla struttura protetta.
  • Lavoro di rete con servizi psico-sociali e/o sanitari.
  • Consulenza a terzi.
  • Lavoro di formazione, sensibilizzazione e prevenzione.
  1. Promozione, organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere.
  2. Attività editoriale.
  3. Organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento.
  4. Attività di studio e ricerca.

Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell’art. 2545 – septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea.

TITOLO III.

SOCIE

Articolo 5 – numero e requisiti delle socie

Il numero delle socie è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di socie coloro che aderiscono alla missione e alla filosofia della cooperativa e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere socie le persone fisiche e giuridiche.

Possono far parte della cooperativa socie volontarie, socie lavoratrici e socie sovventrici.

In particolare:

  • Sono socie volontarie coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a queste non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi socie volontarie solo nella misura massima della metà del numero delle socie; ad esse può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • sono socie lavoratrici coloro che prestano attività di lavoro remunerato;
  • sono socie sovventrici coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall’articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti alle socie sovventrici non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutte le socie.

Articolo 6 – procedura di ammissione di nuove socie

Chi intende essere ammessa come socia deve presentare all’organo amministrativo domanda scritta, con prova di ricevimento nella quale siano riportati, se persona fisica:

  1. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della società;
  1. ammontare del capitale che intende sottoscrivere;
  2. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della società, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della società;

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata a cura delle amministratrici nel libro socie dopo che la nuova socia abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, le amministratrici devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessata. In tal caso, l'aspirante socia può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea delle socie in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuove socie.

Articolo 7 – diritti e obblighi delle socie

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, la socia, all'atto dell'ammissione alla società, è tenuta:

a)  al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’organo amministrativo, del capitale sottoscritto;

b)  all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;

c)  a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari, con le modalità previste dai regolamenti approvati dall'assemblea;

d)  a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società;

e)  a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in contrasto o pregiudizievole agli interessi della società.

Articolo 8 – perdita della qualità di socia

La qualità di socia si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 9 – recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere la socia:

a)    che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b)    che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c)    in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata o pec alla cooperativa.

Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, le amministratrici devono darne immediata comunicazione alla socia che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 34.

Il recesso diventa efficace con riguardo al rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socia ordinaria e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessata, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10 – esclusione

L’esclusione è deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti della socia:

  1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o per cause che non ne consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
  2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
  3. in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi della socia;
  4. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare alla socia un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
  1. che, previa intimazione da parte delle Amministratrici con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
  2. che in qualunque modo danneggi materialmente la cooperativa o svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’organo amministrativo;

La delibera di esclusione è comunicata alla socia, per raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro socie, dalla cui data la esclusione ha effetto.

Contro la deliberazione di esclusione la socia, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui all’articolo 34.

Articolo 11 – delibere, provvedimenti e controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate alle socie destinatarie mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra le socie e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla procedura di cui all’articolo 34 del presente statuto.

Le socie che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 12 – liquidazione

Le socie recedute od escluse hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente alla socia, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile e comunque nei limiti di legge in materia di cooperative a mutualità prevalente.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 13 – morte della socia

In caso di morte, le eredi della socia defunta hanno diritto di subentrare nella qualità di socia, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l’ammissione; l’accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell’organo amministrativo. Alternativamente spetta alle eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Le eredi e legatarie della socia deceduta dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

Articolo 14 – prescrizione dei diritti, limitazioni al rimborso e responsabilità delle socie che hanno cessato di far parte della società

Le socie recedute od escluse e le eredi della socia deceduta dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’organo amministrativo alla riserva legale.

Le socie escluse per i motivi indicati nell’art. 10, lettere b), c), d) e) e f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La socia che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, la socia uscente è obbligata verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società le eredi della socia defunta.

TITOLO IV.

Partecipazioni

Articolo 15 - la partecipazione

sociale

La partecipazione sociale della socia cooperatrice è rappresentata da quote che non vengono emesse rilasciando la cooperativa alle socie apposita dichiarazione scritta attestante il numero di quote dalle stesse sottoscritte.

Il valore della partecipazione di ciascuna socia cooperatrice non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall’art. 2525 del Codice Civile.

Le quote sono nominative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a socie salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ult. comma.

TITOLO V.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 16 – patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale delle socie, che è variabile ed è formato:

  1. dai conferimenti effettuati dalle socie ordinarie, rappresentati da quote per un importo pari a Euro 30,00 (trenta euro) o un multiplo; le quote complessivamente detenute da ciascuna socia non possono essere superiori ai limiti di legge;
  1. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate alle socie recedute o escluse e alle eredi di socie decedute.

2. dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dalle socie ai sensi del precedente articolo 7;

3. dalla riserva straordinaria;

4. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge;

5. da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra le socie cooperatrici durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento della società.

Articolo 17 – ristorni

L’assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione in ordine all’erogazione del ristorno alle socie cooperatrici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra le socie cooperatrici in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabili dall’apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua le socie in favore delle quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

In ogni caso l’entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta alla socia, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest’ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

Articolo 18 – esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell’attività svolta con le socie, distinguendo se presenti le diverse gestioni mutualistiche.  Le amministratrici documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea delle socie per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate alle Amministratrici nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
  2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima per tempo vigente.

L’Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli eventuali residui utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI.

GOVERNO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Articolo 19 - organi sociali

Sono organi della società cooperativa:

  1. l’assemblea delle socie;
  2. il consiglio di amministrazione;
  3. il collegio delle/dei sindaci, se nominato o previsto per legge;
  4. la revisora legale dei conti, se nominata.
  5. comitato scientifico, se nominato.

Sezione I – assemblea

Articolo 20 – convocazione

La convocazione dell’assemblea delle socie deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione mediante  lettera raccomandata A.R., o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento (come ad esempio: E-mail- SMS, zep (pec) ecc. da inviarsi all’indirizzo telefonico o di posta elettronica all’uopo indicato dalle socie ed annotato a libro socie) inviata 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentate tutte le socie con diritto di voto e tutte le Amministratrici e i/le sindaci, se nominate, sono presenti o informate dell’Assemblea e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Tuttavia ciascuna delle intervenute può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata.

Articolo – 21 assemblea

L’assemblea:

  1. approva il bilancio e destina gli utili;
  1. procede alla nomina e alla revoca delle Amministratrici;
  2. procede alla eventuale nomina dei/delle sindaci e della Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
  3. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere alle Amministratrici ed alle/ai sindaci;
  4. approva i regolamenti interni;
  5. delibera sulla responsabilità delle Amministratrici e delle/dei sindaci e dell’organo di controllo contabile;
  1. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’articolo 18.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tante socie che rappresentano almeno un decimo (1/10) dei voti spettanti a tutti le socie sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta alle Amministratrici.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta delle socie non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta delle Amministratrici o sulla base di un progetto o di una relazione da esse predisposta.

Articolo 22 – quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti delle socie aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti delle presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti.

Per le modifiche riguardanti lo statuto sociale, lo scioglimento della cooperativa o la nomina delle liquidatrici l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) di tutte le socie aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti presenti.

Articolo 23 – intervento – voto – rappresentanza

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per le elezioni delle cariche sociali saranno nominate le candidate che avranno riportato il maggior numero di voti, eventualmente la votazione, nei casi in cui ciò sia possibile, potrà avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritte nel libro delle socie da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascuna socia persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Le socie che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altra socia solo se in regola con il versamento delle quote sottoscritte e di tutti i versamenti sociali e che non sia Amministratrice o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.

Ciascuna socia non può rappresentare più di 2 socie.

La delega non può essere rilasciata con il nome della rappresentante in bianco.

La delega è sempre revocabile.

Articolo 24 - presidenza dell’Assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dalla vice presidente, ed in assenza anche di queste, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza delle presenti.

Essa provvede alla nomina di una segretaria, anche non socia. La nomina della segretaria non ha luogo quando il verbale è redatto da un/a notaio/a.

Sezione II - Consiglio di amministrazione

Articolo 25 - Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consigliere variabile da 3 a 9, elette dall'Assemblea ordinaria delle socie, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza delle componenti del Consiglio di amministrazione sono scelte tra le socie cooperatrici.

Le Amministratrici non possono essere nominate per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Presidente e la Vice presidente qualora esse non siano state nominate dall’Assemblea.

Articolo 26 - compiti delle amministratrici

Le Amministratrici sono investite dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.

Le Amministratrici possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione delle socie e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con le socie, ad una o più delle sue componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcune delle sue componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 27 - convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dalla Presidente, ovvero in caso di suo impedimento dalla Vice-Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo delle Amministratrici.

La convocazione è fatta dalla Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che le Amministratrici e le/i sindaci effettive ne siano informate almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle Amministratrici in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 28 - integrazione del consiglio di amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di una o più Amministratrici, le altre provvedono a sostituirle nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza delle Amministratrici, quelle rimaste in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione delle mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutte le Amministratrici, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 29 - rappresentanza

La presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento della Presidente, tutti i poteri a lei attribuiti spettano alla Vice-presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altre Amministratrici oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 29-ter comitato scientifico

L’assemblea ha la facoltà di nominare un comitato scientifico composto da tre a cinque componenti, le quali devono essere rappresentate prevalentemente da socie della cooperativa, le quali vengono proposte in base alle proprie competenze, attività e capacità professionali. Il comitato scientifico sostiene il Consiglio di amministrazione per le attività in materie scientifiche. L’incarico del comitato scade con l’incarico del consiglio di amministrazione

Sezione III – collegio sindacale

Articolo 30 – nomina, composizione e durata

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti elette dall’assemblea.

L’assemblea nomina la presidente del collegio stesso.

Non possono essere nominate alla carica di sindaco, e se nominate decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c..

Le/i sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esse sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, le/i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere alle amministratrici notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.

Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, le/i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di proprie dipendenti ed ausiliari, le quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare alle ausiliari e alle dipendenti delle/dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Le/I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Articolo 31 – revisora legale dei conti

Il controllo contabile può essere affidato anche ad una revisora contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 32 – scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, le amministratrici ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l’assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, disporrà in merito a:

  1. il numero delle liquidatrici e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatrici;
  2. la nomina delle liquidatrici, con l’indicazione di quelle cui spetta la rappresentanza della società;
  3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Alle liquidatrici potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell’assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. Le socie che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 33 – devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell’ordine:

  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dalle socie;
  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59.

Articolo 34 – clausola di conciliazione (mediazione)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le socie ovvero tra le socie e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione (mediazione) con gli effetti previsti dal Decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dalle amministratrici, dalle liquidatrici e dalle/dai sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative alle impugnazioni delle decisioni/delibere delle socie e degli organi sociali.

Articolo 35 - regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e le socie determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

Articolo 36 – disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall’articolo 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 16, 18 e 33 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione.

Nel presente testo statutario si è ricorso al femminile universale e pertanto tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate declinate al genere femminile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere maschile.